E' il matrimonio celebrato dal Sacerdote o Ministro di Culto di un rito ammesso dallo Stato che prevede effetti sia civili che religiosi.
Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti con rito cattolico o acattolico ammesso dallo Stato, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello Stato Civile, previa pubblicazione.
Questo matrimonio ha effetti religiosi ed effetti civili, a seguito della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano.
Il sacerdote durante la cerimonia in chiesa, avverte gli sposi che le nozze producono anche effetti civili e dà loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile. Al momento del matrimonio religioso i coniugi possono scegliere il regime della separazione dei beni, se tale scelta non viene effettuata, vige automaticamente la comunione dei beni.
La celebrazione del matrimonio ed il relativo atto competono al parroco o altro Ministro di Culto. La trascrizione dell'atto di matrimonio nei relativi registri di Stato Civile spetta all'Ufficiale di Stato civile del Comune, al Sindaco o a un suo delegato.